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MEDIAZIONE: Domande alla Consob per arbitri entro il 24 maggio
:: attola :: 27 Apr 2010 - 11:57 |
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Roma,15 aprile 2010 (Ansa) - Entra nel vivo l'attività della Camera di conciliazione e arbitrato, istituita presso la Consob per risolvere le controversie tra semplici investitori e intermediari finanziari senza ricorrere alla giustizia ordinaria. Da oggi è possibile presentare le <a href="http://www.consob.it/main/camera/avvisi/index.html">domande per l'iscrizione</a> agli elenchi degli arbitri e dei conciliatori: sono interessati avvocati, commercialisti, notai, magistrati, professori universitari o alti dirigenti dello Stato. Si tratta di figure che, se in possesso dei requisiti professionali e deontologici previsti dai regolamenti della Camera, potranno svolgere l'attività di conciliatore e arbitro: a loro potranno rivolgersi i singoli risparmiatori nei casi di mancata trasparenza, scorrettezze o illeciti relativi alla collocazione di titoli, a fondi comuni o ad altri tipi di investimenti finanziari.
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Nota:
Articolo tratto da <a href="http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com">guidaaldiritto.ilsole24ore.com</a>
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MEDIAZIONE: Il Cnf chiede subito i decreti ministeriali
:: attola :: 11 Apr 2010 - 04:05 |
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Roma, 9 aprile 2010 (Agi) - Fare in fretta con i decreti ministeriali sui requisiti degli organismi di conciliatori e dei conciliatori e sulle indennità, che attueranno in concreto la riforma che ha introdotto nel sistema giustizia la mediazione. È quanto chiedono gli Ordini forensi, che, in una riunione organizzata dal Cnf, hanno sottolineato l'esigenza di avere un quadro normativo completo per poter cogliere al meglio le opportunità e superare le difficoltà interpretative e pratiche che le norme hanno posto. Sul mercato, infatti, sono già operative strutture private, legittimate dalla riforma societaria, mentre appena una decina di Ordini possono vantare un organismo di conciliazione già avviato. Inoltre, spiega il Consiglio forense, bisogna organizzare la formazione e, in assenza dei decreti ministeriali che fissino i requisiti dei conciliatori, è tutto più difficile. L'indicazione emersa oggi da parte del Cnf è quella di aspettare i decreti attuativi e di muoversi in un quadro aggiornato: proprio per questo la richiesta al ministero della Giustizia è «di fare il più in fretta possibile». Con la riforma governativa, gli Ordini sono chiamati a istituire organismi di conciliazione presso i tribunali, che saranno riconosciuti di diritto dal ministero: «un'opportunità», rileva il Cnf, «ma anche una sfida visto che, per chi non è già sul mercato sulla base delle vecchie regole, il rischio è quello di una partenza in salita che potrebbe trasformarsi anche in una iniziativa inutile e piuttosto costosa».
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Modello di testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c.
:: attola :: 04 Mar 2010 - 06:06 |
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In Gazzetta Ufficiale 01/03/2010 n. 49 è stato pubblicato il decreto 17 febbraio 2010 del Ministero della Giustizia, recante "Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione".
Viene in pratica data attuazione all'art. 257 bis introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69: il testimone dovrà compilare il modello seguendo le indicazioni allegate e poi firmarlo in presenza del segretario comunale o di un cancelliere di un ufficio giudiziario. Ogni singolo foglio del modello dovrà poi essere siglato dal segretario o dal cancelliere alla cui presenza è stata apposta la firma. L'autentica non dovrà essere in bollo.
Il modello dovrà poi essere recapitato, a cura del testimone, alla cancelleria dell'ufficio giudiziario indicato o a mani oppure a mezzo racc.ta A/R, nel termine pure indicato. Non è previsto alcun ausilio telematico.
Sono previste sanzioni pecuniarie per il testimone che non spedisce o consegna le risposte scritte entro il termine stabilito: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 (articoli 257 bis, sesto comma, e 255, primo comma, del codice di procedura civile).
Le risposte false o reticenti sono considerate reato ai sensi dell'art 372 c.p.
Rammentiamo che il giudice può disporre l'assunzione della prova con testimonianza scritta solo su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza.
Sarà poi la parte che ha richiesto questa particolare forma di testimonianza a dover predisporre il modello ed a notificarlo al testimone.
<a href="http://www.sentenze.net/images/idnot/49445/allegato1.pdf">QUI</a> il modello approvato e <a href="http://www.sentenze.net/images/idnot/49445/allegato2.pdf">QUI</a> le "istruzioni per l'uso".
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